Art. 13.
(Disposizioni particolari a favore
delle vittime a tutela rafforzata).

      1. L'importo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è elevato da 500 euro mensili a 1.000 euro mensili.
      2. L'importo dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato da 200.000 euro a 500.000 euro.
      3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciali elargizioni previsti dall'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è elevato da 2.000 euro a 5.000 euro.
      5. Le variazioni stabilite dal presente articolo decorrono dal 1o gennaio 1963.